Traduzione della sentenza di divorzio

A che cosa serve la traduzione della sentenza di divorzio e separazione?

Richiesta di trascrizione  e traduzione della sentenza di divorzio straniera

DESCRIZIONE PROCEDIMENTO

La sentenza di divorzio emessa in uno stato estero può essere riconosciuta valida in Italia, a condizione che vi siano i requisiti previsti dall’art. 64 legge n. 218/1995 o dal Regolamento CE n. 2201/2003. La sentenza  di divorzio straniera che riguarda: – cittadini italiani, – coppia di cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano, – cittadini stranieri che abbiano contratto matrimonio in Italia, può essere riconosciuta efficace in Italia con un procedimento di stato civile. Il provvedimento è trascritto e annotato nei registri di Stato Civile.

La documentazione necessaria dev’essere trasmessa all’Ufficio di Stato Civile dove è registrato il matrimonio in Italia (comune di celebrazione in Italia o di trascrizione dell’atto se il matrimonio è stato celebrato all’estero) dalla competente Autorità diplomatica o consolare italiana all’estero, che ne valuta i requisiti e  provvede all’eventuale legalizzazione

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In alternativa la documentazione può essere prodotta personalmente dal richiedente presso l’ufficio di Stato Civile. Nel caso l’invio sia effettuato da parte della competente Autorità diplomatica o consolare italiana all’estero, è necessario che gli interessati prendano contatti con la stessa. Nel caso di consegna diretta all’Ufficio di Stato Civile da parte degli interessati, è necessario rivolgersi all’ufficio di Stato Civile, che valuterà la completezza e regolarità della documentazione.

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REQUISITI

La sentenza straniera di divorzio deve riguardare: – cittadini italiani, – coppia di cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano – cittadini stranieri che abbiano contratto matrimonio in Italia.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Nel caso di sentenze emesse nei Paesi Extra UE e in Danimarca, nonché quelle emesse prima del 1° marzo 2001 nei Paesi della Comunità Europea (Legge 218/1995) i documenti da presentare sono: – istanza – sentenza di divorzio, in originale o in copia conforme all’originale, rilasciata dall’Autorità Giudiziaria straniera; – certificazione che la sentenza è passata in giudicato a norma della Legge vigente nello Stato di emissione così come previsto dall’art. 64, punto D della Legge 218/1995. La sentenza di divorzio e l’attestazione di passaggio in giudicato (se fatta con atto separato) dovranno essere legalizzate dall’Autorità Diplomatica italiana all’estero o con l’apposizione dell’Apostille prevista dalla Convenzione dell’AIA (qualora lo Stato in questione avesse aderito a tale convenzione), tradotte da un traduttore giurato (con firma legalizzata).

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Traduzione della sentenza di divorzio effettuata da traduttore professionista abilitato

La traduzione della sentenza di divorzio, effettuata in Italia da un traduttore, deve essere giurata innanzi al Cancelliere del Tribunale o presso il Giudice di Pace. È necessaria la dichiarazione degli interessati (cittadini italiani) per i punti B-E-F dell’art. 64 della Legge 218/1995. Nel caso di decisioni emanate da autorità di Paesi appartenenti all’Unione Europea (esclusa la Danimarca) emesse dopo il 1° marzo 2001 (Regolamento C.E. 1347/2000 entrato in vigore il 1° marzo 2001 sostituito dal Regolamento C. E. 2201/2003 entrato in vigore il 1° marzo 2005), i documenti da presentare sono: – istanza – certificato di cui all’art. 39 del regolamento C.E. 2201/2003 esente da legalizzazione, in originale; – se necessaria, copia autentica della decisione emessa dell’Autorità straniera esente da legalizzazione. Se necessita la traduzione, questa deve essere effettuata in Italia dal traduttore (traduzione giurata innanzi al cancelliere del Tribunale). 

Asseverazioni eseguite presso il Tribunale di Verona

La nostra agenzia specializzata può gestire la vostra traduzione della  sentenza di divorzio e relativa asseverazione presso il Tribunale di Verona.

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Per ricevere maggiori informazioni sul nostro servizio di traduzioni di sentenze di divorzio e separazione, chiamateci al nostro numero o inviateci una mail nostro indirizzo di posta elettronica. Vi daremo tutte le delucidazioni di cui avrete bisogno, senza impegno.

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