Traduzione dell'atto di citazione

Traduzione dell’atto di citazione in francese, inglese, tedesco, romeno e moltissime altre lingue

La nostra società, che opera nel settore linguistico da oltre 25 anni, è lieta di presentare alla Vs. attenzione il servizio di traduzione dell’atto di citazione.

Che cosa si intende per traduzione giuridica?

Il linguaggio giuridico si contraddistingue per l’uso di un lessico molto raffinato con periodi lunghi e complessi. La qualità e il rigore terminologico di questo linguaggio dipendono in gran parte dalla coerenza fra l’organizzazione lessicale e l’organizzazione concettuale.

L’uso di termini e di contenuti in una traduzione giuridica devono cogliere il perfetto trasferimento del significato nel testo tradotto, tenendo ben presente l’ordinamento giuridico del paese della lingua di partenza e quello del paese di destinazione.

Che cos’è l’atto di citazione?

L’atto di citazione è lo strumento mediante il quale colui che agisce in giudizio (l’attore) fa istanza al giudice di pronunciarsi nei riguardi del convenuto (colui che è costretto a difendersi) in conformità al principio del contraddittorio. L’atto di citazione, disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 163 del codice di procedura civile, dà il via al processo civile.

I requisiti dell’atto di citazione

L’atto di citazione deve essere redatto in lingua italiana, e, tranne nel caso in cui la parte possa stare in giudizio da sé, redatto da un legale abilitato a difendere la parte innanzi al giudice.

La citazione è un atto doppiamente ricettizio, poiché è indirizzata sia al convenuto che al giudice. Essa viene portata a conoscenza del convenuto mediante notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, mentre al giudice viene indirizzata con deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo della causa e dei fascicoli di parte.

L’atto di citazione deve contenere:

  • il tribunale innanzi al quale la domanda è proposta;
  • il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore;
  • il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente lo rappresentano o lo assistono;
  • se l’attore o il convenuto è una persona giuridica, la citazione deve indicare la denominazione;
  • l’indicazione dell’avvocato che fornisce assistenza in giudizio (rappresentante legale o procuratore dell’attore). Sulla citazione deve comparire il nome e cognome dell’avvocato, indirizzo dello studio, codice fiscale, fax e PEC;
  • la procura alle liti, ovvero l’atto con il quale si incarica l’avvocato a difendere l’attore in giudizio;
  • L’oggetto della domanda, vale a dire la richiesta fatta al giudice;
  • L’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
  • L’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende avvalersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
  • l’indicazione dell’udienza di comparizione delle parti, che vengono invitate a costituirsi davanti al Giudice: nell’atto deve essere specificato il giorno di comparizione.
  • il valore della causa, l’indirizzo di posta elettronica certificata, dove con quale modalità si vuole ricevere le comunicazioni delle cancellerie.

Come funziona l’atto di citazione?

L’avvocato dell’attore redige l’atto di citazione sul quale deve essere indicata la data dell’udienza – scelta liberamente dall’attore – alla quale il convenuto dovrà presentarsi. Questa data deve però rispettare dei termini minimi, ovvero non devono trascorrere meno di 90 giorni tra la data in cui il convenuto riceve l’atto di citazione e l’udienza. Questo periodo di tempo potrà anche essere prolungato fino a 150 giorni se il convenuto si trova all’estero.

Se il termine dovesse essere inferiore, il convenuto avrà diritto ad un rinvio dell’udienza.

Notifica dell’atto di citazione

Una volta stilato l’atto di citazione, questo dovrà essere notificato al convenuto per il tramite dell’ufficiale giudiziario. La notifica potrà avvenire a mani, con consegna da parte dell’ufficiale giudiziario direttamente al convenuto, oppure tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante un servizio postale pubblico o privato.

Traduzione dell’atto di citazione da notificarsi all’estero

Per la notifica all’estero la traduzione è assolutamente obbligatoria, salvo i casi in cui il destinatario della notifica sia cittadino italiano (e non abbia anche la cittadinanza del Paese in cui risiede) e che la notifica non sia richiesta per il tramite delle Autorità locali. Il destinatario può rifiutarsi di ricevere l’atto qualora sia redatto in lingua diversa da quella ufficiale del luogo di consegna.

Costituzione dell’attore

Entro 10 giorni dal ricevimento dell’atto di citazione da parte del convenuto, l’attore dovrà depositare in tribunale una copia dell’atto insieme a tutte le prove documentali (questa azione viene detta “costituzione dell’attore”). 

Comparsa di costituzione e risposta

Nel caso il convenuto abbia ricevuto un atto di citazione, questi ha a disposizione tre opzioni:

  • costituirsi in giudizio entro i termini di legge;
  • costituirsi tardivamente (difendendosi direttamente in udienza);
  • non partecipare al processo e rimanere contumace.

Nell’eventualità in cui il convenuto decida di partecipare al processo, il suo legale dovrà depositare la “comparsa di costituzione e risposta”, tramite la quale verranno indicate le difese del convenuto, i mezzi di prova che il legale intende utilizzare, la documentazione a sostegno e le possibili contro-domande.

Si potranno anche indicare le eventuali eccezioni o chiamare in causa soggetti terzi.

Costituzione del convenuto

Ora, il convenuto dovrà costituirsi in giudizio a mezzo del legale o personalmente (nei casi consentiti), entro i termini indicati (di norma venti giorni prima dell’udienza indicata nella citazione), depositando il proprio “fascicolo di parte”, contenente la comparsa di costituzione e risposta, copia dell’atto di citazione notificato, della procura e dei documenti.

Il fascicolo di parte del convenuto sarà quindi inserito nel fascicolo d’ufficio della causa insieme al fascicolo dell’attore.

A questo punto, la causa civile potrà quindi iniziare con la prima udienza di comparizione. Ad essa parteciperanno gli avvocati delle parti e, nel caso lo desiderino, anche le parti stesse.

Processo di traduzione dell’atto di citazione

Per conseguire il miglior risultato nella traduzione dell’atto di citazione, Vi elenchiamo il nostro metodo di lavoro:

1. Verifica del progetto e fase di traduzione

Un nostro project manager, dopo un’attenta verifica, affiderà l’incarico al traduttore più esperto il quale provvederà a tradurre fedelmente il testo, facendo uso della corretta terminologia e dello stile più idoneo.

2. Fase di revisione della traduzione

La traduzione, una volta ultimata, verrà affidata ad un nostro revisore che si accerterà di eseguire un editing completo del testo verificando che il linguaggio e lo stile siano idonei e che non vi siano refusi ed errori. Naturalmente, il significato del testo di partenza dovrà essere stato trasposto fedelmente nel testo di arrivo.

Asseverazione della traduzione dell’atto di citazione

L’asseverazione è quella procedura che ci consente di rendere ufficiale la traduzione di un documento. In questo caso, il traduttore dovrà recarsi con l’originale dell’atto di citazione provvisto di traduzione presso il Tribunale avente giurisdizione e giurare innanzi al cancelliere che la traduzione è fedele al testo originale. Dovrà quindi firmare un verbale di asseverazione il quale comporta delle responsabilità civili e penali in caso di false dichiarazioni. Il documento tradotto ed asseverato potrà quindi essere utilizzato in tutti gli uffici pubblici e privati del nostro stato (tribunali, INPS, INAIL, agenzia delle entrate, banche, assicurazioni, ecc) e in alcuni paesi dell’Unione Europea.

Legalizzazione e apostilla della traduzione dell’atto di citazione

Nel caso in cui la traduzione dell’atto di citazione debba essere presentata all’estero, essa dovrà anche essere legalizzata o apostillata (tranne in alcuni casi particolari).

Legalizzazione

Sebbene con la legalizzazione si attesti l’autenticità di un documento pubblico all’estero o in Italia (nel caso in cui il documento venga rilasciato dalle autorità straniere), questa procedura non attesta l’autenticità del contenuto bensì l’autenticità della firma del funzionario pubblico che ha firmato il documento. Nel nostro particolare caso verrà autenticata la firma del cancelliere che ha firmato l’asseverazione della traduzione dell’atto di citazione.

Apostilla

Per i paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, non è più necessario legalizzare i documenti. In questo caso si parla di apostilla, ovvero una sorta di legalizzazione semplificata.

C’è da notare che per alcuni paesi l’apostilla non è più necessaria: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, Turchia.

Traduzione dell’atto di citazione in tutte le lingue

La traduzione dell’atto di citazione può essere eseguita in moltissime lingue come ad esempio il francese, l’inglese, il tedesco, il romeno, il portoghese, lo spagnolo, l’ucraino, ecc.

Per conoscere quel lingue sono supportate è sufficiente collegarsi al seguente link.

Per ricevere maggiori informazioni sul nostro servizio di traduzione dell'atto di citazione, siete pregati di contattarci telefonicamente, per email o Whatsapp.

Via Salvo D’Acquisto 17/A

37057 San Giovanni Lutatoto (VR)

Italia

P.IVA 02712920236