Traduzioni di documenti per la cittadinanza

Traduzioni in italiano di tutti i documenti necessari per conseguire la cittadinanza italiana

In qualità di società specializzata nei servizi linguistici, presente sul territorio da oltre 25  anni, siamo in grado di fornire un servizio di traduzioni di documenti per la cittadinanza in tempi  brevissimi e a costo contenuto.

Con il termine cittadinanza si indica la condizione giuridica di appartenenza di un individuo ad uno Stato in virtù della quale ne deriva tutta una serie di diritti civili, politici, economici e sociali. Ovviamente anche una serie di doveri…

In Italia la cittadinanza può essere acquisita automaticamente per:

  • Filiazione, ius sanguinis (diritto di sangue) grazie alla quale un figlio nato da un padre italiano o da una madre italiana è cittadino italiano;
  • Nascita sul territorio italiano, ius soli (diritto di suolo) quando i genitori sono apolidi oppure sconosciuti, oppure quando i genitori stranieri non possono trasmettere al figlio la propria cittadinanza in conformità alla legge del loro Stato di appartenenza o nei casi in cui il minore è stato trovato in stato di abbandono sul territorio italiano.
  • Adozione nel caso in cui un minore venga adottato da un cittadino italiano con provvedimento emanato dalle autorità competenti, oppure quando la sentenza di adozione viene emessa all’estero e successivamente annotata nei registri di Stato Civile mediante dispositivo del Tribunale dei Minori.

Cittadinanza ottenuta per residenza:

I cittadini stranieri che risiedono in Italia da almeno 10 anni e posseggono determinati requisiti possono ottenere la cittadinanza italiana. I richiedenti devono tuttavia provare di avere redditi sufficienti per il sostentamento che devono corrispondere al reddito minimo previsto per legge. Nel caso in cui i redditi del richiedente non siano sufficienti, questi potranno comunque essere cumulati con i redditi degli altri membri della sua famiglia, sempreché il richiedente faccia parte dello stesso nucleo familiare.

Casi speciali

Sebbene il requisito di possedere la residenza in Italia da almeno 10 anni sia uno dei presupposti fondamentali perché ad un cittadino straniero venga concessa la cittadinanza, vi sono dei casi particolari grazie ai quali è possibile ottenere questa condizione giuridica sebbene non siano trascorsi 10 anni di residenza legale sul territorio italiano.

Questi casi sono i seguenti:

  • Nascita e residenza in Italia da almeno 3 anni;
  • Stranieri con ascendenti italiani per nascita (padre, madre, nonni) dopo 3 anni;
  • Cittadini dell’UE dopo 4 anni;
  • Rifugiati politici ed apolidi dopo 5 anni;
  • Stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani dopo 5 anni;
  • Stranieri che abbiano prestato servizio (anche all’estero) come dipendenti dello Stato italiano dopo 5 anni.

Con residenza legale si intende il luogo in cui un soggetto risiede abitualmente secondo quanto previsto dall’art. 43 C.C. Quindi si considera l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente. Non sono sufficienti l’ingresso e la permanenza nel territorio italiano con un permesso di soggiorno regolare. Inoltre, la residenza legale deve essere ininterrotta.

Conoscenza della lingua italiana

Il richiedente deve dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana (non inferiore al livello B1) secondo il QCER, ovvero il Quadro comune europee di riferimento per la conoscenza delle lingue. Il QCER è un sistema valido a livello internazionale per consentire una valutazione uniforme delle capacità linguistiche. Articolandosi su sei livelli, il B1 attesta abilità base di comprensione, conversazione e scrittura.

La prova della conoscenza linguistica può avvenire con la presentazione di:

  • Un titolo di studio che sia stato conseguito presso un Istituto riconosciuto dal Ministero degli Esteri o dal Ministero dell’istruzione;
  • Un certificato rilasciato da uno di questi quattro enti (Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre).

Assenza di condanne penali e di pericolosità sociale

La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana può essere rifiutata nel caso di esistenza di condanne penali a carico del richiedente senza che sia avvenuta la riabilitazione per:

  • Delitti nei riguardi dello Stato o i diritti politici contro i cittadini

La richiesta della cittadinanza può anche essere rigettata in presenza di motivi relativi alla sicurezza dello Stato.

Documenti richiesti

I documenti da allegare alla domanda:

  • Fronte retro della carta di identità o passaporto in corso di validità;
  • Certificato di nascita apostillato o legalizzato (necessario solamente se il richiedente è nato all’estero) munito di traduzione asseverata;
  • Certificato penale (casellario giudiziale) del paese di origine apostillato o legalizzato, munito di traduzione asseverata;
  • Permesso di soggiornocarta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; attestazione di soggiorno per i cittadini dell’Unione europea.
  • Certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1
  • Ricevuta pagamento 250 € sul c/c n. 809020 intestato a “Ministero dell’Interno-DLCI” con causale “Cittadinanza”
  • Marca da bollo da 16 €

Le generalità devono coincidere in tutti i documenti. Nel caso vi fossero delle discordanze servirà un’attestazione delle Autorità diplomatiche consolari in Italia dello Stato di appartenenza che provvederà a chiarire e risolvere l’errore. Questo documento dovrà essere legalizzato in Prefettura.

Cittadinanza per matrimonio

È possibile per i cittadini stranieri con coniuge italiano ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio. Ecco quali sono i requisiti:

  • 2 anni di residenza in Italia a seguito del matrimonio oppure 3 anni di residenza all’estero dopo il matrimonio (se vi sono figli, in entrambi i casi il termine è ridotto della metà). È fondamentale che il matrimonio sia trascritto in Italia;
  • Il matrimonio deve essere effettivo e valido per l’intera la durata del processo, ovvero non devono sopraggiungere cause di separazione, come ad esempio, divorzio o morte del coniuge, ecc.;
  • Certificato attestante la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 (vedi QCER).

Ecco quindi che nel caso di traduzioni di documenti per la cittadinanza che dovranno essere asseverate, il nostro studio è a vostra completa disposizione.

Traduttori esperti nella vostra lingua madre

I traduttori che si occuperanno delle traduzioni dei vostri documenti per la cittadinanza, sono tutti di lingua madre. La loro preparazione accademica deve essere ottima e l’esperienza maturata nel settore delle traduzioni legali non inferiore a 5 anni.

Quella che segue è la metodologia che seguiamo per assicurare un servizio che soddisfi appieno le vostre esigenze:

1. Presa visione del progetto e fase di traduzione

Una volta che ci consegnerete i documenti da tradurre, essi verranno passati in rassegna da un nostro project manager che li assegnerà al traduttore più idoneo. Quest’ultimo si accingerà a tradurre i documenti rispettando scrupolosamente tutte le regole formali per fornire delle traduzioni della massima qualità. Nel fare ciò, il traduttore dovrà cogliere appieno il significato del testo di partenza e trasferirlo nel testo di arrivo.

2. Revisione

La traduzione, al suo termine, dovrà essere rivista da un nostro revisore che la sottoporrà ad un attento editing. Questi dovrà accertarne la terminologia e l’assenza di errori. Ovviamente, il revisore dovrà anche accertarsi che l’esatto significato del testo di partenza sia stato trasferito nella traduzione.

Asseverazione delle traduzioni dei documenti per la cittadinanza

Come già accennato, al fine di attribuire valore legale alle traduzioni dei vostri documenti, esse dovranno necessariamente essere asseverate. Questo significa che le traduzioni dovranno recare il timbro del Tribunale competente. Nella pratica, il traduttore dovrà giurare innanzi al Cancelliere del tribunale che la propria traduzione è conforme al documento originale. Senza asseverazione le traduzioni non hanno valore legale e non possono essere presentate agli uffici della Prefettura per le pratiche di cittadinanza.

Traduzioni dei documenti per la cittadinanza disponibili in numerosissime lingue

Le traduzioni dei documenti per la cittadinanza sono disponibili partendo da un gran numero di lingue straniere: inglese, francese, tedesco, portoghese, ucraino, russo, romeno, ecc. Per conoscere quali di queste, vi preghiamo di collegarvi alla pagina lingue supportate.

Per ricevere maggiori informazioni sul nostro servizio, potete contattarci telefonicamente, per email o Whatsapp.

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